Non è pubblicità, la targa per l’amministratore è un obbligo
Per esplicita previsione dell’art. 1129, co. 5 e 6 c.c., sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.
In mancanza dell’ amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.
La ratio della norma è quella di consentire ai terzi estranei al condominio, agli organi di polizia giudiziaria e, in generale, a tutti i soggetti interessati a qualsiasi titolo, di individuare immediatamente il legale rappresentante dello stesso